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martedì 5 febbraio 2008

Le Vendite e l’Assegnazione

Per realizzazione concreta del credito, il creditore procedente (o qualunque altro creditore intervenuto, munito del titolo esecutivo) deve ottenere la liquidazione dei beni oggetto di espropriazione, ossia la trasformazione dei beni in denaro.Egli ha due possibilità:- fare istanza per la vendita dei beni pignorati;- fare istanza per la loro assegnazione in pagamento. La vendita forzata ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Può avvenire:- all’incanto: si realizza mediante offerte individuali depositate in cancelleria e, quindi , senza gara fra i concorrenti. L’offerta, irrevocabile per venti giorni, deve contenere: l’indicazione del prezzo, del tempo e del luogo del pagamento e ogni altro elemento utile per la valutazione di essa. L’offerta non è efficace se fatta per un prezzo inferiore a quello determinato nell’avviso di vendita e se l’offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. Chiunque può offrire tranne il debitore. (art. 570-575 cpc).- senza incanto: è caratterizzata dalla gara pubblica dei concorrenti nella sala delle pubbliche udienze davanti al giudice dell’esecuzione. Il tempo di aggiudicazione dell’immobile è di tre minuti dall’offerta.L’aggiudicazione è fatta, secondo la norma generale, all’ultimo maggiore offerente. Tuttavia non è definitiva: infatti la legge ammette che entro 10 giorni dall’aggiudicazione possano essere fatte nuove offerte, purché superiori di un sesto al prezzo raggiunto nell’incanto. Se ciò avviene, si fa luogo ad una gara fra coloro che abbiano fatto le nuove offerte ed il primo aggiudicatario, alla quale si applicano le norme della vendita senza incanto. (art. 576-591 cpc).

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