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martedì 5 febbraio 2008

La vendita di beni compresi nel fallimento

Qualora oggetto della vendita siano beni appartenenti alla procedura concorsuale, in base alla legge fallimentare, il giudice delegato ha facoltà di optare per la vendita all'incanto affidando l'incarico all'Istituto Vendite Giudiziarie. L'incanto si svolge alla presenza del curatore fallimentare ed è regolato dalle norme stabilite dagli artt. 534 e ss. del c.p.c.Se la vendita è senza incanto l'Istituto Vendite Giudiziarie provvede all'alienazione dei beni fallimentari, secondo le norme previste dagli artt. 532 e 533 c.p.c., e, comunque, nel rispetto delle modalità stabilte dal giudice fallimentare per la liquidazione del patrimonio mobiliare. Riceve anche le offerte pervenute direttamente al curatore, e da questi trasmesse, provvedendo ad invitare gli offerenti, nel caso di più proposte, ad una gara sull'offerta maggiore.

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