La tua Casa è stata 
PIGNORATA ? Contattaci !

Inserendo I Tuoi Dati Nei Riquadri qui Sotto Verrai
Contattato direttamente da noi per ricevere
una consulenza GRATUITA !!

 

Inserisci il tuo Telefono:
 Inserisci la Tua Email Principale:


  

martedì 5 febbraio 2008

Il Pignoramento

L’esecuzione forzata inizia con il pignoramento. Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato, i beni che vi si assoggettano e i frutti di esso.Tale vincolo giuridico produce l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori inetervenuti gli atti di alienazione o di disposizione compiuti da debitore ed aventi ad oggetto i beni pignorati.Nell’esecuzione del pignoramento immobiliare si distinguono due diversi momenti processuali:la notifica al debitore di un atto sottoscritto dal creditore nel quale di indicano i beni e diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzionela trascrizione dell’atto nei registri immobiliari a cura dell’ufficiale giudiziario.Con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati. Tuttavia la legge prevede la possibilità che il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto,e sentito il debitore, possa nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.Il pignoramento diviene inefficace trascorsi 90 giorni senza che siano stati compiuti atti esecutivi.

Nessun commento: