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martedì 5 febbraio 2008

Il Processo Esecutivo

L’esecuzione forzata è regolata dal libro VI del Codice Civile e dal libro III del Codice di Procedura Civile.Esso tende a realizzare coattivamente il soddisfacimento della pretesa del creditore cha ha a suo fondamento una sentenza o altro titolo esecutivo. Competente in materia di esecuzione forzata è il giudice dell’esecuzione del tribunale del luogo ove si trovano i beni mobili od immobili oggetto dell’espropriazione.I soggetti del processo sono da un lato l’organo esecutivo (ufficiale giudiziario) che opera nell’ambito dell’ufficio giudiziario e sotto il controllo del giudice, dall’altro il creditore ed il debitore, che rispettivamente, chiede o nei cui confronti è chiesta la tutela giurisdizionale.

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