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giovedì 21 febbraio 2008

Il mattone dove vale di più ?

I prezzi delle case si stanno davvero abbassando? Siamo davvero di fronte ad un nuovo ciclo?Altra classifica che si discosta non più di tanto dalle altre già pubblicate in precedenza.La risposta sarebbe affermativa secondo un recente report pubblicato dall'ufficio studi di UBH, holding di partecipazioni attiva nel settore immobiliare e della mediazione creditizia.I prezzi di vendita delle abitazioni di nuova costruzione e dell'usato ristrutturato infatti fanno segnalare ovunque delle medie al di sotto del tasso inflattivo. In particolare, ci chiarisce UBH, le vendite del 2007 hanno assorbito, da una parte la perdita del potere d'acquisto di una domanda che non è più in grado di accedere al segmento medio- basso del mercato, dall'altra il maggior costo del denaro. Un fenomeno che sembra coinvolgere soprattutto il Nord Italia. Dopo 4 anni di crescita costante i prezzi lentamente stanno tornando a livelli quasi in linea con le aspettative di chi compra.Ma quali sono le città dove pesa di più il mattone?La classifica inizia con Torino ottava dove per un appartamento con vista sul Po' si spende fino a 4.200 euro al metro quadro partendo dai 3.200 euro.Nella zona semi-centrale un appartamento costa dai 2.300 ai 2.900 euro mentre in periferia per metter su casa servono tra i 1.500 ed i 2.400 euro al metro quadro. Settima Verona dove vivere una storia romantica come in un romanzo di Shakespeare può costare fino a 4.800 euro al metro quadro. In periferia i prezzi partono da un minimo di 2.100 euro a un massimo di 2.500 al metro quadro. Più ci si avvicina al centro e più si spende partendo dai 2.700 euro fino ad arrivare ai 3.200. Sesta Napoli, nel capoluogo campano per una casa nel centro storico si parte dai 3.500 euro fino ad arrivare ai 5.200 euro al metro quadro. Più contenuta la zona semi-centrale dove un appartemento viene valutato tra i 2.500 e i 3.500 euro. Decisamente svalutata invece la periferia dove si parte da un minimo di 1.200 euro per arrivare fino a quota 2.500 al metro quadro. Quinta Bologna dove un appartamento nella zona più centrale della città parte dai 4.000 euro fino ai 5.300 al metro quadro. In periferia invece si parte da un minimo di 2.500 euro fino ad arrivare ai 3.500 euro. Costo intermedio invece per gli appartamenti del semi-centro tra i 3.100 e i 3.900 euro. Quarta Firenze: "Senza lilleri, non si lillera" dicono a Firenze (senza soldi non si fa nulla) e hanno proprio ragione. Per una casa davanti al Duomo si arriva a pagare fino a 6.000 euro da un minimo di 4.500. Il costo scende più ci si allontana dal centro storico, in una zona semi-centrale si paga da un minimo di 3.700 euro al metro quadro fino ad un massimo di 4.800. Partono da 3.000 euro invece i prezzi nelle zone più periferiche con scarti anche di un migliaio di euro.Terza Milano: "Milano è la grande Milano" recita un vecchio detto popolare. Sarà pure grande ma è anche cara. Appartamento con vista madonnina? Solo 6.500 euro al metro quadro (da un minimo di 5.500). In periferia va già meglio, si parte da un minimo di 2.700 euro (comunque più di Roma) fino a quota 3.500. In zona semi-centrale, invece, comprare casa costa dai 3.300 euro al metro quadro fino a quota 4.300.Al secondo posto troviamo la Serenissima, che, in quanto a prezzi, tanto sereni non lascia. Per una casa con vista su Piazza San Marco si possono arrivare a spendere fino a 8.500 euro al metro quadro partendo da "soli" 6.000 euro. Per "sospirare" poi non serve andare a vedere l'omonimo ponte, nella zona semi-centrale un appartamento può arrivare fino a 6.000 euro a metro quadro partendo da un minimo di 4.500 euro. Neanche in periferia si sta tanto tranquilli: metter su casa infatti può costare da un minimo di 3.400 euro al metro quadro fino a 4.900 euro.Al primo posto la Capitale, dove la vita all'ombra del Cupolone può arrivare a costare fino a 9.500 euro al metro quadro. È questo il prezzo massimo per l'acquisto di una casa nella zona più centrale della città, partendo da un minimo di 7.500 euro. Più contenuto il costo di un'abitazione nuova o ristrutturata nell'area più periferica da un minimo di 2.400 euro ad un massimo di 3.500. Man mano che ci si avvicina al centro i prezzi salgono anche considerevolmente fino ad arrivare a quota 5.500 euro al metro quadro.

Mutui più facili per le aste giudiziarie

In questo momento di mercato sembra un paradosso parlare di mutui facili eppure è proprio così richiedere un mutuo con modalità rapide e semplici per consentire alle famiglie di acquistare un immobile alle aste giudiziarie è possibile utilizzando le procedure definite fra l’Associazione bancaria italiana e diversi Tribunali italiani.L’obiettivo è quello di facilitare gli acquisti degli immobili messi in vendita poiché consente ai consumatori di superare uno dei principali ostacoli: la mancanza del denaro liquido necessario.L'accordo prevede in proposito che nel momento in cui il Giudice dispone la pubblicazione dell’avviso di vendita dell’immobile sui vari quotidiani nazionali e locali viene indicata anche la possibilità di ottenere un mutuo ipotecario (per un importo fino al 70-80% del valore dell’immobile) da parte delle banche aderenti all’iniziativa.I cittadini interessati, prima dello svolgimento dell’asta, possono contattare una delle banche indicate in uno specifico elenco suddiviso per Regioni e per sedi di Tribunale.La banca contattata avvierà l’istruttoria per la concessione del mutuo (alle condizioni dalla stessa offerte) che, se positiva, consentirà la stipula di un preliminare di mutuo: il denaro verrà effettivamente erogato dalla banca solo se l’interessato, a seguito della vendita, si aggiudica l’immobile; in caso contrario il preliminare non ha alcun effetto.L’elenco completo dei tribunali e delle banche che aderiscono è sul sito www.abi.it.In Internet è anche possibile accedere al sito www.asteimmobili.it, gestito dal settore bancario italiano, dove il cittadino può trovare tutte le informazioni sugli immobili messi all’asta a seguito di procedure esecutive o fallimentari promosse dagli istituti di credito.

martedì 5 febbraio 2008

A chi intestare l'assegno

a nome di “Procedura” aggiungendo le parole in calce ad ogni annuncio dopo l’indicazione Rif. (per es. “Procedura RGE 100/99 ”).

ASTE GIUDIZIARIE > Chi può partecipare

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. La prima asta è senza incanto e, nel caso in cui non venga formulata nessuna offerta, la seconda asta si svolge con incanto. Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.). La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione.
La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento emesso entro 15 giorni dal saldo del prezzo. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione e cancellazione sono interamente a carico della procedura. Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura il Giudice ordina l’immediata liberazione. L’ordine di sfratto è immediatamente esecutivo e l’esecuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni. Eventuali spese legali sino a € 516,45 sono a carico della procedura.
Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura il Giudice ha emesso, contestualmente all’ordinanza di vendita, ordine di liberazione immediatamente esecutivo e la procedura di liberazione è già in corso a cura del Custode.

La vendita di beni compresi nel fallimento

Qualora oggetto della vendita siano beni appartenenti alla procedura concorsuale, in base alla legge fallimentare, il giudice delegato ha facoltà di optare per la vendita all'incanto affidando l'incarico all'Istituto Vendite Giudiziarie. L'incanto si svolge alla presenza del curatore fallimentare ed è regolato dalle norme stabilite dagli artt. 534 e ss. del c.p.c.Se la vendita è senza incanto l'Istituto Vendite Giudiziarie provvede all'alienazione dei beni fallimentari, secondo le norme previste dagli artt. 532 e 533 c.p.c., e, comunque, nel rispetto delle modalità stabilte dal giudice fallimentare per la liquidazione del patrimonio mobiliare. Riceve anche le offerte pervenute direttamente al curatore, e da questi trasmesse, provvedendo ad invitare gli offerenti, nel caso di più proposte, ad una gara sull'offerta maggiore.

Le Aste Esattoriali

Legge delega 28 settembre 1998 n. 37(estratto) Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficiente l’attività dei concessionari e dei commissari stessi con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: -eliminazione dell’obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;-affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni con capitale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari;- previsione della possibilità, per le società concessionarie, di esercitare l’attività di recupero c rediti secondo le ordinarie procedure civilistiche.Decreto Legislativo 22 febbraio 1999 n. 37(estratto) Il Concessionario provvede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione.La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle forme del presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, presso i suoi locali.Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano complessivamente tre milioni di lire. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle Finanze.

Delega ai Notai

L’art. 591 bis introdotto dalla legge 302/98 prevede la delega a notai per l’espletamento delle procedure esecutive presso i loro studi.

Le Vendite e l’Assegnazione

Per realizzazione concreta del credito, il creditore procedente (o qualunque altro creditore intervenuto, munito del titolo esecutivo) deve ottenere la liquidazione dei beni oggetto di espropriazione, ossia la trasformazione dei beni in denaro.Egli ha due possibilità:- fare istanza per la vendita dei beni pignorati;- fare istanza per la loro assegnazione in pagamento. La vendita forzata ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Può avvenire:- all’incanto: si realizza mediante offerte individuali depositate in cancelleria e, quindi , senza gara fra i concorrenti. L’offerta, irrevocabile per venti giorni, deve contenere: l’indicazione del prezzo, del tempo e del luogo del pagamento e ogni altro elemento utile per la valutazione di essa. L’offerta non è efficace se fatta per un prezzo inferiore a quello determinato nell’avviso di vendita e se l’offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. Chiunque può offrire tranne il debitore. (art. 570-575 cpc).- senza incanto: è caratterizzata dalla gara pubblica dei concorrenti nella sala delle pubbliche udienze davanti al giudice dell’esecuzione. Il tempo di aggiudicazione dell’immobile è di tre minuti dall’offerta.L’aggiudicazione è fatta, secondo la norma generale, all’ultimo maggiore offerente. Tuttavia non è definitiva: infatti la legge ammette che entro 10 giorni dall’aggiudicazione possano essere fatte nuove offerte, purché superiori di un sesto al prezzo raggiunto nell’incanto. Se ciò avviene, si fa luogo ad una gara fra coloro che abbiano fatto le nuove offerte ed il primo aggiudicatario, alla quale si applicano le norme della vendita senza incanto. (art. 576-591 cpc).

Il Pignoramento

L’esecuzione forzata inizia con il pignoramento. Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato, i beni che vi si assoggettano e i frutti di esso.Tale vincolo giuridico produce l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori inetervenuti gli atti di alienazione o di disposizione compiuti da debitore ed aventi ad oggetto i beni pignorati.Nell’esecuzione del pignoramento immobiliare si distinguono due diversi momenti processuali:la notifica al debitore di un atto sottoscritto dal creditore nel quale di indicano i beni e diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzionela trascrizione dell’atto nei registri immobiliari a cura dell’ufficiale giudiziario.Con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati. Tuttavia la legge prevede la possibilità che il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto,e sentito il debitore, possa nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.Il pignoramento diviene inefficace trascorsi 90 giorni senza che siano stati compiuti atti esecutivi.

Il Processo Esecutivo

L’esecuzione forzata è regolata dal libro VI del Codice Civile e dal libro III del Codice di Procedura Civile.Esso tende a realizzare coattivamente il soddisfacimento della pretesa del creditore cha ha a suo fondamento una sentenza o altro titolo esecutivo. Competente in materia di esecuzione forzata è il giudice dell’esecuzione del tribunale del luogo ove si trovano i beni mobili od immobili oggetto dell’espropriazione.I soggetti del processo sono da un lato l’organo esecutivo (ufficiale giudiziario) che opera nell’ambito dell’ufficio giudiziario e sotto il controllo del giudice, dall’altro il creditore ed il debitore, che rispettivamente, chiede o nei cui confronti è chiesta la tutela giurisdizionale.

LE ASTE GIUDIZIARE > Come funzionano?

La partecipazione alle Aste Giudiziare è pubblica, chiunque può prenderne parte. e non è necessaria l’assistenza di un legale o altro professionista; ogni immobile presentato è preventivamente stimato da un perito incaricato.Le aste giudiziarie si svolgono a seguito, o di una procedura esecutiva (RGE), oppure di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo..)Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.). La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice al saldo prezzo e oneri fiscali. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione e cancellazione sono, a seconda del tribunale di competenza, o interamente a carico della procedura, oppure a carico dell’acquirente. Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura viene ordinata l’immediata liberazione.

Condizioni della vendita

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è effettuata a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità nè potrà essere revocata per alcun motivo. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – , per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
Ai sensi dell’art. 9 del DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della Legge 2 agosto 2004 n. 210) nel caso l’immobile pignorato sia un “immobile da costruire� (ai sensi dell’art. 1, lettera d, del decreto per immobili da costruire devono intendersi “gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità�) e sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per sè o per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di procedura civile. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorità che procede alla vendita dell'immobile provvede a dare immediata comunicazione all'acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione. Il diritto di prelazione è esercitato dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2 offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità che procede alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli.
E' escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell'aggiudicatario.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura; gli onorari per la cancellazione saranno a carico dell’aggiudicatario. La liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario.
Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Modalità di partecipazione alla vendita con incanto

L’incanto avrà luogo alle seguenti ulteriori condizioni:
Per partecipare all’incanto è necessario prestare la cauzione pari al 10% del prezzo base d’asta entro le ore 12,00 del giorno precedente l’incanto a mezzo assegno circolare. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e' immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che l’offerente non abbia partecipato all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione e' restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte e' trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Le offerte all’incanto non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata.
Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto. Le offerte si fanno mediante deposito, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell’Esecuzione, in cancelleria e, nelle vendite delegate a un Professionista, presso lo Studio del Professionista, nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il prezzo (fatta salve, nel caso di insistenza sul bene di mutuo fondiario, le facoltà e impregiudicati gli oneri di cui all’art. 41, commi 4 e 5, D.L.vo n. 385/93) deve essere versato entro giorni sessanta dall’aggiudicazione a mezzo assegno circolare intestato, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell’Esecuzione, alla procedura da depositare in cancelleria e, nelle vendite delegate a un Professionista, al Professionista delegato da depositare presso il suo Studio.
Il versamento del prezzo può avvenire con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita.
Condizioni della vendita
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è effettuata a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità nè potrà essere revocata per alcun motivo. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – , per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
Ai sensi dell’art. 9 del DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della Legge 2 agosto 2004 n. 210) nel caso l’immobile pignorato sia un “immobile da costruire� (ai sensi dell’art. 1, lettera d, del decreto per immobili da costruire devono intendersi “gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità�) e sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per sè o per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di procedura civile. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorità che procede alla vendita dell'immobile provvede a dare immediata comunicazione all'acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione. Il diritto di prelazione è esercitato dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2 offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità che procede alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli.
E' escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell'aggiudicatario.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura; gli onorari per la cancellazione saranno a carico dell’aggiudicatario. La liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario.
Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Modalità di presentazione delle offerte nella vendita senza incanto

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell’Esecuzione, alla Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Varese e, nelle vendite delegate a un Professionista, al Professionista delegato, entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della vendita. Sulla busta saranno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente) previa sua identificazione, il nome del il nome del giudice e la data della vendita. Nessuna altra indicazione –nè numero o nome della procedura nè il bene per cui è stata fatta l’offerta nè l’ora della vendita o altro– deve essere apposta sulla busta;
L’offerta in bollo dovrà contenere:
il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. In caso di società occorre indicare la denominazione o ragione sociale, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, la sede e il nome del legale rappresentante;
i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a pena di esclusione;
il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 60 giorni nonchè le modalità di pagamento del prezzo e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta;
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, l’offerente potrà fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi.
Nella busta devono essere inseriti la fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonchè un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N.“, seguito dal numero della procedura e dal nome del debitore, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo.
L’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile, salvo che a) il giudice ordini l’incanto; b) siano decorsi 120 gg dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. L’offerta non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente.
L’importo degli oneri tributari sarà indicato all’aggiudicatario dopo la aggiudicazione e dovrà essere versato nello stesso termine del saldo prezzo. In caso di inadempimento, la aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà quanto versato.
In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.

Modalità di presentazione delle offerte nella vendita senza incanto

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell’Esecuzione, alla Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Varese e, nelle vendite delegate a un Professionista, al Professionista delegato, entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della vendita. Sulla busta saranno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente) previa sua identificazione, il nome del il nome del giudice e la data della vendita. Nessuna altra indicazione –nè numero o nome della procedura nè il bene per cui è stata fatta l’offerta nè l’ora della vendita o altro– deve essere apposta sulla busta;
L’offerta in bollo dovrà contenere:
il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. In caso di società occorre indicare la denominazione o ragione sociale, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, la sede e il nome del legale rappresentante;
i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a pena di esclusione;
il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 60 giorni nonchè le modalità di pagamento del prezzo e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta;
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, l’offerente potrà fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi.
Nella busta devono essere inseriti la fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonchè un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N.“, seguito dal numero della procedura e dal nome del debitore, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo.
L’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile, salvo che a) il giudice ordini l’incanto; b) siano decorsi 120 gg dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. L’offerta non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente.
L’importo degli oneri tributari sarà indicato all’aggiudicatario dopo la aggiudicazione e dovrà essere versato nello stesso termine del saldo prezzo. In caso di inadempimento, la aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà quanto versato.
In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.