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martedì 5 febbraio 2008

Le Vendite e l’Assegnazione

Per realizzazione concreta del credito, il creditore procedente (o qualunque altro creditore intervenuto, munito del titolo esecutivo) deve ottenere la liquidazione dei beni oggetto di espropriazione, ossia la trasformazione dei beni in denaro.Egli ha due possibilità:- fare istanza per la vendita dei beni pignorati;- fare istanza per la loro assegnazione in pagamento. La vendita forzata ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Può avvenire:- all’incanto: si realizza mediante offerte individuali depositate in cancelleria e, quindi , senza gara fra i concorrenti. L’offerta, irrevocabile per venti giorni, deve contenere: l’indicazione del prezzo, del tempo e del luogo del pagamento e ogni altro elemento utile per la valutazione di essa. L’offerta non è efficace se fatta per un prezzo inferiore a quello determinato nell’avviso di vendita e se l’offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. Chiunque può offrire tranne il debitore. (art. 570-575 cpc).- senza incanto: è caratterizzata dalla gara pubblica dei concorrenti nella sala delle pubbliche udienze davanti al giudice dell’esecuzione. Il tempo di aggiudicazione dell’immobile è di tre minuti dall’offerta.L’aggiudicazione è fatta, secondo la norma generale, all’ultimo maggiore offerente. Tuttavia non è definitiva: infatti la legge ammette che entro 10 giorni dall’aggiudicazione possano essere fatte nuove offerte, purché superiori di un sesto al prezzo raggiunto nell’incanto. Se ciò avviene, si fa luogo ad una gara fra coloro che abbiano fatto le nuove offerte ed il primo aggiudicatario, alla quale si applicano le norme della vendita senza incanto. (art. 576-591 cpc).

Il Pignoramento

L’esecuzione forzata inizia con il pignoramento. Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato, i beni che vi si assoggettano e i frutti di esso.Tale vincolo giuridico produce l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori inetervenuti gli atti di alienazione o di disposizione compiuti da debitore ed aventi ad oggetto i beni pignorati.Nell’esecuzione del pignoramento immobiliare si distinguono due diversi momenti processuali:la notifica al debitore di un atto sottoscritto dal creditore nel quale di indicano i beni e diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzionela trascrizione dell’atto nei registri immobiliari a cura dell’ufficiale giudiziario.Con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati. Tuttavia la legge prevede la possibilità che il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto,e sentito il debitore, possa nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.Il pignoramento diviene inefficace trascorsi 90 giorni senza che siano stati compiuti atti esecutivi.

Il Processo Esecutivo

L’esecuzione forzata è regolata dal libro VI del Codice Civile e dal libro III del Codice di Procedura Civile.Esso tende a realizzare coattivamente il soddisfacimento della pretesa del creditore cha ha a suo fondamento una sentenza o altro titolo esecutivo. Competente in materia di esecuzione forzata è il giudice dell’esecuzione del tribunale del luogo ove si trovano i beni mobili od immobili oggetto dell’espropriazione.I soggetti del processo sono da un lato l’organo esecutivo (ufficiale giudiziario) che opera nell’ambito dell’ufficio giudiziario e sotto il controllo del giudice, dall’altro il creditore ed il debitore, che rispettivamente, chiede o nei cui confronti è chiesta la tutela giurisdizionale.

LE ASTE GIUDIZIARE > Come funzionano?

La partecipazione alle Aste Giudiziare è pubblica, chiunque può prenderne parte. e non è necessaria l’assistenza di un legale o altro professionista; ogni immobile presentato è preventivamente stimato da un perito incaricato.Le aste giudiziarie si svolgono a seguito, o di una procedura esecutiva (RGE), oppure di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo..)Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.). La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice al saldo prezzo e oneri fiscali. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione e cancellazione sono, a seconda del tribunale di competenza, o interamente a carico della procedura, oppure a carico dell’acquirente. Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura viene ordinata l’immediata liberazione.

Condizioni della vendita

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è effettuata a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità nè potrà essere revocata per alcun motivo. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – , per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
Ai sensi dell’art. 9 del DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della Legge 2 agosto 2004 n. 210) nel caso l’immobile pignorato sia un “immobile da costruire� (ai sensi dell’art. 1, lettera d, del decreto per immobili da costruire devono intendersi “gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità�) e sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per sè o per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di procedura civile. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorità che procede alla vendita dell'immobile provvede a dare immediata comunicazione all'acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione. Il diritto di prelazione è esercitato dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2 offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità che procede alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli.
E' escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell'aggiudicatario.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura; gli onorari per la cancellazione saranno a carico dell’aggiudicatario. La liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario.
Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Modalità di partecipazione alla vendita con incanto

L’incanto avrà luogo alle seguenti ulteriori condizioni:
Per partecipare all’incanto è necessario prestare la cauzione pari al 10% del prezzo base d’asta entro le ore 12,00 del giorno precedente l’incanto a mezzo assegno circolare. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e' immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che l’offerente non abbia partecipato all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione e' restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte e' trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Le offerte all’incanto non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata.
Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto. Le offerte si fanno mediante deposito, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell’Esecuzione, in cancelleria e, nelle vendite delegate a un Professionista, presso lo Studio del Professionista, nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il prezzo (fatta salve, nel caso di insistenza sul bene di mutuo fondiario, le facoltà e impregiudicati gli oneri di cui all’art. 41, commi 4 e 5, D.L.vo n. 385/93) deve essere versato entro giorni sessanta dall’aggiudicazione a mezzo assegno circolare intestato, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell’Esecuzione, alla procedura da depositare in cancelleria e, nelle vendite delegate a un Professionista, al Professionista delegato da depositare presso il suo Studio.
Il versamento del prezzo può avvenire con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita.
Condizioni della vendita
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è effettuata a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità nè potrà essere revocata per alcun motivo. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – , per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
Ai sensi dell’art. 9 del DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della Legge 2 agosto 2004 n. 210) nel caso l’immobile pignorato sia un “immobile da costruire� (ai sensi dell’art. 1, lettera d, del decreto per immobili da costruire devono intendersi “gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità�) e sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per sè o per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di procedura civile. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorità che procede alla vendita dell'immobile provvede a dare immediata comunicazione all'acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione. Il diritto di prelazione è esercitato dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2 offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità che procede alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli.
E' escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell'aggiudicatario.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura; gli onorari per la cancellazione saranno a carico dell’aggiudicatario. La liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario.
Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Modalità di presentazione delle offerte nella vendita senza incanto

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell’Esecuzione, alla Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Varese e, nelle vendite delegate a un Professionista, al Professionista delegato, entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della vendita. Sulla busta saranno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente) previa sua identificazione, il nome del il nome del giudice e la data della vendita. Nessuna altra indicazione –nè numero o nome della procedura nè il bene per cui è stata fatta l’offerta nè l’ora della vendita o altro– deve essere apposta sulla busta;
L’offerta in bollo dovrà contenere:
il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. In caso di società occorre indicare la denominazione o ragione sociale, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, la sede e il nome del legale rappresentante;
i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a pena di esclusione;
il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 60 giorni nonchè le modalità di pagamento del prezzo e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta;
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, l’offerente potrà fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi.
Nella busta devono essere inseriti la fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonchè un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N.“, seguito dal numero della procedura e dal nome del debitore, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo.
L’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile, salvo che a) il giudice ordini l’incanto; b) siano decorsi 120 gg dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. L’offerta non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente.
L’importo degli oneri tributari sarà indicato all’aggiudicatario dopo la aggiudicazione e dovrà essere versato nello stesso termine del saldo prezzo. In caso di inadempimento, la aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà quanto versato.
In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.